Revista da EMERJ - V. 21 - N. 1 - Janeiro/Abril - 2019
9 R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, p. 9 - 18, Janeiro-Abril. 2019 Certezza e prevedibilità della disciplina del processo: il principio tempus regit processum fa ingresso nella giurisprudenza costituzionale Remo Caponi Università di Firenze 1. In un saggio del 2006 si era argomentata l’esistenza del principio secondo il quale non si cambiano le regole del processo quando esso è in corso. Inoltre, si era coniata una formula per denotarlo: tempus regit processum ( ). Questa scelta terminologica era parsa opportuna in con- siderazione dell’ambito di applicazione saliente, ancorché non esclusivo, del principio: il diritto intertemporale. La variazione rispetto alla formula tradizionale tempus regit actum non è casuale, ma connota piuttosto una contrapposizione. Nell’ordinamento italiano, il principio tempus regit processum può trovare il suo fondamento costituzionale, in relazione ai processi dinanzi ai giudici statali, nell’art. 111, comma 1 Cost. ( ), nel suo corollario diretto ad assicurare la determinazione previa delle regole processuali. Un equivalen- te principio, sulla base del principio dell’autonomia e libertà contrattuale (art. 41 Cost.), è da estendere ai processi dinanzi agli arbitri ( ), poiché i valori che richiedono di essere protetti dalla Costituzione, in base alla ga- ranzia del giusto processo (statale o arbitrale), sono la certezza e prevedibi- lità delle regole processuali, indipendentemente dal fatto che queste ultime rinvengano la loro fonte nella legge o nell’autonomia privata ( ). La certezza e prevedibilità della disciplina processuale vale in rela- zione all’intero processo (o meglio, in relazione agli interi gradi di esso), perché, se vale solo in relazione ai singoli atti processuali, è garantita in
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