Revista da EMERJ - V. 21 - N. 1 - Janeiro/Abril - 2019
R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, p. 32 - 41, Janeiro-Abril. 2019 38 - l’autore del reato, messo di fronte a ciò che ha commesso, avrà la possibilità di compiere un gesto positivo che può essere anche “ simbolico ” verso il danneggiato. La mediazione penale è dunque un percorso di incontro, confronto e dialogo tra il reo e la vittima del reato, per permettere il passaggio dalla violenza al riconoscimento della sofferenza, dal disordine alla costruzione di un nuovo ordine. Quale procedura, volontaria, informale e flessibile, permette, ove possibile, di evitare la pena e, in certi casi, anche il processo “cercando di superare la logica del castigo”. 13 Per quanto riguarda il sistema penale ordinario italiano, sono poche le disposizioni nell’ordinamento che permettono la possibilità di dare at- tuazione alla mediazione penale, raccomandata dalle disposizioni comuni- tarie e internazionali. Finora, infatti, ha trovato riconoscimenti limitati agli ambiti del rito minorile e del processo davanti al giudice di pace. La legge processuale penale entrata in vigore nel 1989 conferisce al Pubblico Ministero il potere di tentare la conciliazione tra la vittima e l’autore del reato solo per i reati perseguibili a querela di parte. Un ampliamento delle possibilità di applicazione della mediazione penale agli adulti si è configurata per effetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 274/2000 contenente “Disposizioni in materia di competenza penale del Giudice di Pace” entrato in vigore il 2 gennaio 2002. L’art. 29 del succitato decreto, infatti, stabilisce che il Giudice di Pace promuove la conciliazione tra le parti quando il reato è perseguibile a querela di par- te. In tal caso il Giudice può rinviare l’udienza ed ove occorra avvalersi dell’attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. 14 In questi casi, in verità, ci si riferisce a istituti con finalità diverse e che non somigliano minimamente alla mediazione come strumento di risoluzione delle controversie. Com’è noto, il processo non ha spazi adeguati tali da consentire di prestare attenzioni alle esigenze fisiche e psicologiche della vittima, di 13 Catalfamo Caterina - Giustizia ripartiva:la mediazione penale in www.diritto.it 14 www.giustizia.it
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTgyODMz