Revista da EMERJ - V. 21 - N. 1 - Janeiro/Abril - 2019

 R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, p. 32 - 41, Janeiro-Abril. 2019  36 • La risoluzione sulla Dichiarazione di Vienna su crimina- lità e giustizia : nuove sfide nel XXI secolo ( Assemblea Gene- rale delle Nazioni Unite – n. 55/59 del 04/12/2000 ), 9 • La Decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale ( 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 ) 10 La giustizia ripartiva La Mediazione Penale , alla luce delle linee guida della Raccoman- dazione n° 19 (99) del Consiglio d’Europa  è un  “procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato con l’aiuto di un terzo indipendente (mediatore ) ”. Con la Giustizia ripartiva,  di cui la Mediazione Penale  ne costi- tuisce una delle forme più compiute, è data attenzione all’aspetto persona- le e sociale che investe il crimine. Come spiega uno dei suoi fondatori Howard Zehr , la “ restorati- ve justice ” si distingue dal modello di Giustizia tradizionale  che tende a considerare astrattamente il reato come “ violazione di una norma ” e la pena come “ conseguenza giuridica ” che sanziona tale condotta. 11 sviluppo e all'attuazione di politiche per la protezione dei testimoni (art. 27)”. L'art. 28 recita inoltre “Incoraggiamo lo sviluppo di politiche di giustizia riparatrice, di procedure e di programmi rispettosi dei diritti, dei bisogni e degli interessi delle vittime, dei delinquenti, delle comunità e di tutte le altre parti. ” 9 Maria Pia Giuffrida in http://www.ristretti.it/areestudio/alternative/riparazione/comunita.htm - “ Recepisce i contenuti della dichiarazione di Vienna. Gli Stati membri, prendono atto della necessità di accordi bilaterali, regionali e internazionali sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale, nel convincimento che i programmi di prevenzione e di riabilitazione sono fondamentali quali strategie di effettivo controllo della criminalità e che un'adeguata politica criminale rappresenta un fattore importante nella promozione dello sviluppo so- cio-economico e della sicurezza dei cittadini. Si afferma altresì la consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di forme di giustizia riparativa che tende a ridurre la criminalità e promuove la ricomposizione delle vittime, dei rei e delle comunità. La risoluzione fa propri gli obiettivi definiti dagli artt. 27 e 28 della Dichiarazione di Vienna in ordine allo sviluppo di piani d'azione in supporto delle vittime, nonché forme di mediazione e di giustizia riparativa, stabilendo come data di scadenza per gli Stati membri il 2002” . 10 Maria Pia Giuffrida in http://www.ristretti.it/areestudio/alternative/riparazione/comunita.htm - “Adottata nell'ambito del cosiddetto “Terzo Pilastro” dell'Unione europea, sulla scorta delle determinazioni assunte nel vertice di Tampère. Con essa gli Stati membri adottano una regolamentazione quadro relativa al trattamento da riservare alle vittime del reato. In particolare oltre a definire il concetto di vittima ed i suoi diritti la decisione quadro chiarisce che la mediazione nelle cause penali è la ricerca - prima o durante lo svolgimento del proce- dimento penale - di una soluzione negoziata tra la vittima e l'autore del reato con la mediazione di una persona competente. Ciascuno Stato si impegna a definire dei servizi specializzati che rispondano ai bisogni della vittima in ogni fase del procedimento, adoperandosi affinché la stessa non abbia a subire pregiudizi ulteriori e inutili pressioni. Si impegnano ancora ad assicurare l'adeguata formazione professionale degli operatori. Gli Stati sono vincolati a fare entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione della decisione quadro, entro scadenze vincolanti e precisamente: entro il 22 marzo 2002 la predisposizione delle necessarie disposizioni attuative, di ordine legislativo, regolamentare e amministrativo; entro il 22 marzo 2004 la definizione delle garanzie in materia di comunicazione e di assi- stenza specifica alla vittima; entro il 22 marzo 2006 la implementazione della mediazione nell'ambito dei procedimenti penali e l'indicazione dei reati ritenuti idonei per questo tipo di misure, nonché la garanzia che eventuali accordi raggiunti tra la vittima e l'autore del reato nel corso della mediazione nell'ambito dei procedimenti penali vengano presi in considerazione.” 11 H. Zehr , The Little Book of Restorative Justice, Intercourse (PA), Good Books 2002, p. 19

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