Revista da EMERJ - V. 21 - N. 1 - Janeiro/Abril - 2019

 R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, p. 32 - 41, Janeiro-Abril. 2019  35 Fonti in materia di mediazione penale Tra le principali norme sovrannazionali che si riferiscono alla me- diazione ricordiamo: • La Raccomandazione R (85) 11, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 28 giugno 1985; 5 • La Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 19/99 , la fonte più importante e specifica all’introduzione della mediazio- ne penale quale strumento di risoluzione dei conflitti; 6 • La Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee al paragrafo 103 n. 7 prevede che “ I detenuti che lo desiderano possono partecipare a programmi di giustizia riparativa e riparare le infrazioni commesse ” 7 • Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia (X Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e il trattamento dei detenuti - Vienna 10-17 aprile 2000 ), 8 programma di probativo per un periodo di diciotto mesi. Sulla base delle indicazioni contenute nel Presentence Investigation Report, il giudice impose ai due giovani il pagamento di una somma a titolo di restituzione, da versare alle vittime del reato; grazie all'iniziativa del probativo officer cui erano stati affidati e alla disponibilità del giudice, fu organizzato un incontro fra gli autori del reato e le loro vittime durante il quale i de giovani consegnarono a queste la somma disposta dal giudice a titolo di risarcimento.Ciò inoltre permise alle vittime di rivolgere alcune domande ai due giovani circa le modalità e i motivi del reato. Le reazioni delle vittime all'incontro furono molteplici: infatti mentre alcune di esse si dichiararono soddisfatte per aver ottenuto il risarcimento del danno nonché le scuse di chi lo aveva causato, o mostrarono un atteggiamento comprensivo verso i due giovani poco più che adolescenti, vi fu anche chi si dimostrò ostile a tale incontro o ritenne troppo bassa la cifra stabilita dal giudice, calcolata solo sul danno emergente." 5 www.Giustizia.it Ha affrontato, per la prima volta in termini generali, il tema della “ posizione della vittima nell’ambito del diritto e della procedura penale ” affermando che “ una funzione fondamentale della giustizia penale deve essere quella di soddisfare le esigenze e salvaguardare gli interessi della vittima ”, di cui e necessario “ tenere maggiormente in conto.. il danno fisico, psicologico, materiale e sociale subito ” 6 Consiglio d ’ Europa, Raccomandazione n° (99)19 adottata il 15/09/1999, Mediazione in Materia Penale , adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla mediazione penale, Strasburgo, 1999. Ha definito la mediazione in am- bito penale come un procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l ’ aiuto di un terzo indipendente . La stessa Raccomandazione specifica che ogni procedimento riparativo deve essere posto in atto soltanto con il libero e volontario consenso delle parti, consenso che le parti possono ritirare in ogni momento. 7 www.giustizia.it 8 Maria Pia Giuffrida (Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria e Presidente della Commissione di studio “Mediazione Penale e Giustizia riparativa”) in http://www.ristretti.it/areestudio/alternative/riparazione/comunita.htm - “ Con cui gli Stati membri si impegnano alla promozione del principio di legalità ed al potenziamento del sistema giustizia penale, nonché allo sviluppo ulteriore della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità transnazionale ed all'effettiva prevenzione della criminalità. Alcuni punti della dichiarazione trattano specificatamente la definizione di impegni verso l'introduzione di “adeguati programmi di assistenza alle vittime del crimine, a livello nazionale, regionale, ed internazionale, quali meccanismi per la mediazione e la giustizia riparatrice” indivi- duando nel 2002 il “termine ultimo per gli Stati per rivedere le proprie pertinenti procedure, al fine di sviluppare ulteriori servizi di sostegno alle vittime e campagne di sensibilizzazione sui diritti delle vittime, e prendere in considerazione l'istituzione di fondi per le vittime, oltre allo

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