Revista da EMERJ - V. 21 - N. 1 - Janeiro/Abril - 2019
R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, p. 9 - 18, Janeiro-Abril. 2019 18 saldamente orientata ai valori costituzionali sottesi all’applicazione del principio tempus regit processum al processo arbitrale ( ), aveva escluso che la norma sopravvenuta potesse ascrivere al silenzio delle parti un significato convenzionale che le vincoli per il futuro in termini diversi da quelli definiti dalla legge vigente al momento della conclusione della convenzione arbitrale, evitando così che la sopravvenuta limitazione del potere di impugnare il lodo arbitrale per violazione delle norme di dirit- to relative al merito della controversia potesse colpire le parti di giudizi arbitrali pur promossi dopo l’entrata in vigore della modifica legislati- va, ma in forza di convenzioni di arbitrato stipulate prima della rifor- ma. L’interpretazione della disciplina transitoria era stata correttamente orientata a difesa dei valori costituzionali della certezza e prevedibilità della disciplina processuale, intendendosi che il rinvio alla legge compiu- to dall’art. 829, comma 3 c.p.c. sia fatto alla legge vigente al tempo della stipula della convenzione arbitrale. Pertanto sono state correttamente dichiarate infondate dalla Corte costituzionale le questioni di legittimità che, sulla base dell’interpretazione delle Sezioni Unite, erano state formulate dalla Corte di appello di Milano, prospettando inesistenti violazioni del principio di eguaglianza, nonché (paradossalmente) dello stesso principio dell’autonomia privata e della li- bertà contrattuale. v
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