Revista da EMERJ - V. 21 - N. 1 - Janeiro/Abril - 2019
17 R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, p. 9 - 18, Janeiro-Abril. 2019 tempus regit actum riferito al singolo atto della sequenza processuale, che assicura automaticamente al legislatore il risultato per lui più interessante – l’applicabilità delle nuove norme ai processi in corso – talché, quanto ai det- tagli del passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, troppo spesso il legis- latore si permette di dire a giudici e avvocati di risolvere il problema da soli. 6. Il principio tempus regit processum ha ricevuto nel complesso una notevole attenzione nella cultura e pratica processuali, pur nella diver- sità di valutazioni ( ). Esso ha orientato l’adozione di importanti norme transitorie ( ), nonché soluzioni giurisprudenziali ( ), pur se talvolta in dot- trina si sono manifestate riserve ( ). È il segno che esso risponde a esigenze teoriche e pratiche reali. Con Corte cost. n. 13 del 2018, il principio tempus regit processum approda nella giurisprudenza costituzionale. Peraltro, la mancata messa fuoco del contesto sistematico nel quale esso si colloca aveva condotto il giudice a quo a considerare la soluzione accolta da tre sentenze delle Se- zioni Unite della Corte di cassazione del maggio 2016 come contrastante con il principio tempus regit processum, mentre invece ne costituisce una fedele applicazione. Il rigetto della questione di costituzionalità ha sgom- berato il terreno dall’equivoco. Per spiegarsi si devono ripercorrere i termini fondamentali della questione. L’art. 829, comma 3 c.p.c., nel testo corrente, modificato dall’art. 24 d.lgs. n. 40 del 2006, stabilisce che “l’impugnazione per viola- zione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l’impugnazione delle decisioni per contrarietà all’ordine pubblico”. Prima della riforma del 2006, la norma stabiliva, invece, che l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto fosse sempre ammessa, salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o avesse- ro dichiarato il lodo non impugnabile. L’art. 27, comma 4 d.lgs. n. 40 del 2006, in sede di disciplina transitoria, stabilisce che la nuova disciplina si applichi ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato sia stata proposta successivamente all’entrata in vigore della modifica legislativa. La Corte di cassazione, in tre pronunce delle Sezioni Unite del 9 maggio 2016, n. 9341, 9285 e 9284, con inventiva notevole ( ), ma
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