Revista da EMERJ - V. 21 - N. 1 - Janeiro/Abril - 2019
R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, p. 9 - 18, Janeiro-Abril. 2019 14 Certamente, fra quelle regole di etica processuale anteriori all’età moderna ve n’era una secondo la quale non si cambiano le regole del pro- cesso quando esso è in corso. Le regole del contraddittorio dovevano es- sere previamente conoscibili dalle parti ed essere poste al riparo dall’alea di modificazioni sopravvenute. Ma si può ammettere che questa delicata operazione che si compie nel processo (“la vera e sola ricerca del tempo perduto che fa l’esperienza pratica: il tempo che si ripresenta, il fiume che risale ver- so la sorgente, la vita che si coglie nella sua lacerazione e si reintegra nella sua unità” per richiamare le celebri parole di Giuseppe Capo- grassi) ( ) possa essere compiuta oggi sotto l’incubo di nuove regole del procedere immediatamente applicabili? L’intrinseca ragionevole- zza del principio secondo cui non si cambiano le regole del processo quando esso è in corso è stata schiacciata dalla statualizzazione della procedura, nonché da ultimo, specialmente nell’ordinamento italiano, dall’interventismo di un legislatore, al quale solo in casi eccezionali si può riconoscere ormai una sufficiente attenzione verso la certezza e prevedibilità della disciplina del processo ( ). Quella ragionevolezza merita di essere recuperata, ritenendo che essa permei di sé l’interpretazione dell’art. 11 delle Preleggi con riferimen- to alle leggi processuali: se la legge non dispone che per l’avvenire, la legge processuale non dispone che per i processi futuri (o meglio: per i futuri gradi di giudizio). A questa stregua si può profilare una netta distinzione, per quanto riguarda i principi di diritto intertemporale, tra intervento di nuove norme sostanziali da applicare alla fattispecie dedotta nel giudizio (civile) e inter- vento di nuove norme processuali. Per quanto attiene alle norme sostan- ziali, vale per esse ciò che vale per i fatti sopravvenuti. Poiché il processo culmina in un giudizio in cui si applica la norma al fatto, l’economia dei giudizi impone che il materiale dell’accertamento sia il più recente possi- bile, per evitare di mettere in circolazione una decisione nata già vecchia, foriera di nuove dispute anziché della risoluzione della controversia. Per quanto riguarda le norme processuali, la stessa economia dei giudizi gioca in senso opposto: nel senso che l’assetto predisposto in con- siderazione di un certo modus procedendi tendenzialmente non debba es-
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