Revista da EMERJ - V. 21 - N. 1 - Janeiro/Abril - 2019
R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, p. 9 - 18, Janeiro-Abril. 2019 12 Data questa struttura, dal punto di vista del diritto intertemporale, il possibile trattamento del processo non sfugge a un’alternativa equiva- lente a quella tra rispetto dei diritti acquisiti e rispetto dei fatti compiuti. L’impostazione tradizionale muove da quest’ultimo, che viene concreti- zzato nel canone tempus regit actum. Secondo la classica formulazione di Sandulli, ciò comporta che ciascun atto della sequenza procedimentale “sia per ciò che riguarda il regime della sua essenza, della sua struttura e dei suoi requisiti, sia per ciò che riguarda il regime delle sue conseguenze, [debba essere] di massima sottoposto alla legge del tempo in cui venne posto in vita” ( ). Ciò si concilia con l’efficacia immediata delle nuove norme processuali. Il canone tempus regit processum guarda invece con rinnova- to interesse al principio del rispetto dei diritti quesiti, prospettando che l’instaurazione del processo generi una specie di diritto processuale acqui- sito al mantenimento intatto delle regole processuali vigenti al momento della proposizione della domanda, generalizzando così in parte qua la dis- posizione sulla perpetuatio jurisdictionis (art. 5 c.p.c.) ( ). Da un punto di vista storico, si tratta indubbiamente di un’operazione di restaurazione. Quando oggi si parla di efficacia delle norme nel tempo, la pros- pettiva si incentra sulla norma giuridica. Si muove dall’ambito di efficacia di quest’ultima, per individuare poi le situazioni della vita che vi ricadono. Questa impostazione non è l’unica possibile. Savigny sottolineava che lo studio della successione delle norme nel tempo può essere svolto da due punti di vista differenti: o, appunto, si muove dall’ambito di efficacia delle norme per individuare poi le situazioni che vi ricadono; oppure, viceversa, ci si rappresenta dapprima la situazione da disciplinare per cercare poi la regola di diritto da applicare ( ). Si parla frequentemente di efficacia della legge processuale nel tempo; ma si può parlare anche, quindi, del tempo del processo e della sua disciplina. Seguendo la seconda prospettiva, nell’affrontare i problemi di diritto intertemporale non conviene porsi tanto dall’angolo visuale di un’astratta distinzione tra retroattività e irretroattività (e delle varianti cui essa ha dato luogo), quanto da quello, più concreto, degli interessi protetti dalla norma
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