Revista da EMERJ - V. 21 - N. 1 - Janeiro/Abril - 2019

11  R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, p. 9 - 18, Janeiro-Abril. 2019  nelle pagine di Stefan Zweig: “Se tento di trovare una formula comoda per definire quel tempo che precedette la Prima guerra mondiale, il tempo in cui sono cresciuto, credo di essere il più conciso possibile dicendo: fu l’età d’oro della sicurezza” ( ). Il secondo orientamento, maturato successivamente, guarda con più favore al mutamento e identifica il principio di irretroattività con il sem- plice rispetto dei fatti compiuti (per usare l’etichetta con cui esso è mag- giormente conosciuto, soprattutto grazie alla cultura giuridica francese) ( ). Tale orientamento rivolge al primo la seguente critica: il rispetto dei diritti acquisiti implica un differimento di efficacia della nuova disciplina, poiché le vecchie norme sopravviverebbero non solo per valutare i contegni pas- sati, ma altresì per regolare i contegni futuri con riferimento alle situazioni giuridiche già sorte al momento dell’entrata in vigore delle nuove norme. Ciò non sarebbe conciliabile con l’efficacia immediata di queste ultime, che invece sono chiamate a disciplinare integralmente le situazioni pen- denti. L’intento di questo secondo orientamento è di estendere l’incidenza delle norme posteriori sulle situazioni pendenti, pervenendo a un risultato tendenzialmente opposto a quello cui aspira il rispetto dei diritti acquisiti in relazione alle situazioni sub (b) e (c), in precedenza enucleate, sebbene il criterio del fatto compiuto dischiuda indagini con sviluppi ed esiti preve- dibili e uniformi solo nei casi più semplici. 3. Rispetto al momento dell’entrata in vigore di una nuova disciplina processuale, le tipiche situazioni pendenti sono evidentemente i processi in corso. Il processo è una specie di procedimento, cioè una sequenza di norme giuridiche (o di fattispecie o di effetti giuridici) coordinate alla pro- duzione di un atto finale e di un correlativo effetto giuridico finale. La nota minima della sequenza procedimentale, comune alle principali descrizioni circolanti in dottrina, è il riferimento allo schema secondo cui la fattispe- cie prevista dalla norma successiva della sequenza è integrata dagli effetti prodotti dall’attuazione della norma precedente. In altri termini: l’effetto giuridico previsto dalla norma successiva della serie vede sempre la sua fattispecie costitutiva integrata dalla componente di fatto dell’effetto giuri- dico previsto dalla norma precedente e così via fino al perfezionamento di una fattispecie che mette capo all’effetto finale del procedimento.

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