Revista da EMERJ - V. 21 - N. 1 - Janeiro/Abril - 2019

 R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, p. 9 - 18, Janeiro-Abril. 2019  10 modo insufficiente. Il processo è attività unitaria, cui poco si addice la frammentazione conseguente all’avvicendarsi di modifiche normative. Perciò conta tempus regit processum, non tanto tempus regit actum. Nella giustizia arbitrale è chiamato a valere un principio equivalen- te, ma non identico, poiché il momento del tempo cui si deve ancorare in linea di principio la disciplina processuale non è l’inizio del processo, ma il momento in cui le parti hanno concordato la scelta della via arbitrale, in funzione di tutela della stabilità della disciplina tenuta presente da costo- ro, quindi in funzione di tutela dell’autonomia e libertà contrattuale (art. 41 Cost.). Sono salve diverse determinazioni delle parti o ragioni di efficienza, ad esempio di istituzioni che amministrano l’arbitrato ( ), che suggeriscano alla legge, comunque vigente al tempo della scelta della via arbitrale, di adot- tare la soluzione opposta, come accade con l’art. 832, terzo comma c.p.c. ( ). Con Corte cost. n. 13 del 2018 ( ), il principio tempus regit proces- sum entra per la prima volta nella giurisprudenza costituzionale. Per valu- tare il senso di questa operazione, occorre ricostruire la linea di sviluppo del principio, a partire dall’ambito in cui esso è nato. 2. Il nodo centrale del diritto intertemporale è il trattamento da riservare alle situazioni pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo diritto. Tradizionalmente, si possono enucleare essenzialmente due orientamenti contrapposti ( ). Il primo, prevalente nel secolo XIX e oggi minoritario, guarda con particolare favore alla conservazione dei valori giuridici e identifica il prin- cipio di irretroattività con il rispetto dei diritti quesiti. Da tale concezione discende tendenzialmente che: (a) una situazione di fatto che evolve ver- so il perfezionamento di una fattispecie prevista dalla norma anteriore può essere riqualificata da una norma posteriore; mentre, viceversa: (b) un effetto giuridico astratto (una regola di condotta), sorto alla stregua della norma anteriore, deve concretizzarsi così come prefigurato da questa an- che dopo l’entrata in vigore della norma posteriore; nonché (c) un effetto giuridico concreto (un contegno umano conforme alla regola di condotta posta dalla norma anteriore), che ha iniziato a svolgersi prima dell’entrata in vigore della norma posteriore, deve dispiegarsi anche in futuro così come prefigurato dalla norma anteriore. Era il mondo di ieri, immortalato

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